PREMESSA

Regolamento sapr easa UE 2019/945 e 2019/947. Con l’avvento del 2021 è entrato in vigore il regolamento Europeo per quanto riguarda il mondo dei droni e di tutti i mezzi aerei a pilotaggio remoto (Unmanned aerial veichles).

Il suddetto regolamento sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2020. A causa dell’attuale situazione pandemica, è stato applicato il 1° gennaio 2021. Da questa data in poi gli Stati Membri dell’Unione Europea stanno allineando le leggi emanate in passato con la nuova normativa Europea. Con tale “allineamento” cambia completamente il modo di agire.
Infatti quest’ultimo, definisce e delinea il passaggio da una diversificazione dei voli in base allo scopo (ricreativo/professionale) ad una distinzione basata sulla pericolosità. Non ci sarà più differenza tra chi vola per hobby o per lavoro dal momento che la pericolosità delle due diverse missioni/operazioni, in particolari situazioni, è la stessa.

Le nuove regole

Da qui nasce la necessità di definire delle classi di appartenenza per i droni al fine di distinguerli in base al possibile danno causato a cose o persone. Tale danno è comprensibilmente legato alla grandezza e al peso. Ogni drone immesso nel mercato dall’entrata in vigore del nuovo regolamento avrà marcatura CE e verrà assegnato ad una classe. Ovviamente, un drone di peso inferiore a 250 g ha una pericolosità nominale inferiore di quella di un drone di 4 kg, o addirittura 25 kg. Pertanto i due UAV apparterranno a classi differenti. Alla generazione delle classi per distinguere i droni segue la generazione di categorie per distinguere le operazioni. Regolamento sapr easa UE 2019/945 e 2019/947

Qui elencheremo gli articoli più importanti del Regolamento Europeo 2019/947 del 12 Marzo 2019 per quanto riguarda le categorie delle operazioni (aperta, specifica e certificata). Allo stesso tempo daremo informazioni riguardo le classi (C0, C1, C2, C3, C4) che invece vengono determinate in una edizione del Regolamento Europeo 2019/945 del 12 Marzo 2019.

Le classi di peso
EASA-C0-Classe

EASA-C0-Classe

L’UAV deve:

  1. MTOM inferiore a 250 g, compreso il carico;
  2. velocità massima in volo livellato pari a 19 m/s;
  3. altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m.

 

 

EASA-C1-Classe

EASA-C1-Classe

L’UAV deve:

  1. essere costituito da materiali e caratteristiche tali da assicurare che, a velocità terminale di caduta, l’energia trasmessa alla testa umana sia inferiore a 80 J o, in alternativa, avere una MTOM inferiore a 900 g, compreso il carico;
  2. velocità massima in volo livellato pari a 19 m/s;
  3. altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m.
  4. sistema di ripristino automatico datalink o terminatore di volo.
EASA-C2-Classe

EASA-C2-Classe

L’UAV deve:

  1. MTOM inferiore a 4 kg, compreso il carico;
  2. essere dotato di una modalità a velocità ridotta, che può essere selezionata dal pilota remoto, in grado di limitare la velocità massima di crociera a non più di 3 m/s;
  3. altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m.
  4. sistema di ripristino automatico datalink o terminatore di volo.
EASA-C3-Classe

EASA-C3-Classe

L’UAV deve:

  1. MTOM inferiore a 25 kg, compreso il carico, e una dimensione caratteristica massima inferiore a 3 m;
  2. altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m.
  3. sistema di ripristino automatico datalink o terminatore di volo.

 

Esiste anche la classe C4 che ha un peso inferiore ai 25 kg ma nessun parametro limitativo a livello dimensionale.

Caratteristiche comuni C1, C2, C3 (non C0 o C4).
  1. altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;
  2. in caso di perdita del datalink, disporre di un metodo affidabile e intuibile con cui l’UA può recuperare il datalink o terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo;
  3. avere un unico numero di serie;
  4. identificazione remota diretta (ID elettronico) che garantisca, durante il volo, la trasmissione del numero di registrazione dell’operatore UAS, il numero di serie fisico univoco dell’UA, la posizione geografica dell’UA e la sua altezza sopra la superficie o il punto di decollo in modo che possano essere ricevuti direttamente dai dispositivi mobili esistenti all’interno dell’intervallo di trasmissione;
  5. essere dotati di luci ai fini della visibilità dell’UA di notte.
Categorie EASA per le operazioni con i droni
EASA-Categorie-OPEN-SPECIFIED-CERTIFIED

EASA-Categorie-OPEN-SPECIFIED-CERTIFIED

EASA-Categorie-operazioni

EASA-Categorie-operazioni

Le differenze tra le tre categorie sono i rapporti con l’autorità responsabile del controllo e della vigilanza sull’aviazione civile (ENAC).

Categoria operazioni:

  • OPEN (rischio basso) non si deve fare alcuna comunicazione all’ENAC;
  • SPECIFIED (rischio medio) va fatta comunicazione all’ENAC ed attendere autorizzazione;
  • CERTIFIED (rischio alto) si è soggetti alle stesse regole valide per l’aeronautica.

La categoria di operazioni OPEN si suddivide ulteriormente in altre sottocategoria in base alla distanza che deve tenere il drone dalle persone (A1, A2, A3)

EASA-Categorie-operazioni-OPEN-SPECIFIC-CERTIFIED

EASA-Categorie-operazioni-OPEN-SPECIFIC-CERTIFIED

Categoria OPEN
Sottocategoria A1
  1. possono volare in questa categoria i droni classe C0-C1: non devono sorvolare mai assembramenti o persone non coinvolte e se quest’ultimo fatto accade, il pilota deve minimizzare il tempo in cui ci sta sopra (è necessaria patente A1-A3)
  2. è consentito sorvolare persone non coinvolte ma mai assembramenti di persone:
    1. UAS costruiti da privati con MTOM minore di 250g e una velocità massima di esercizio di 19m/s;
    2. UAS autocostruiti non conformi alla normativa europea 2019/945 (non hanno la marcatura CE), con massa inferiore a 250g, che sono stati inseriti sul mercato prima del 1 Luglio 2022;
    3. UAS che sono stati immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2022 che soddisfano i requisiti della classe C0.
Sottocategoria A2
  1. devono essere effettuate in modo che gli aeromobili senza equipaggio non sorvolino persone non coinvolte e che le operazioni UAS abbiano luogo a una distanza orizzontale sicura di almeno 30 metri da tali persone; il pilota remoto può ridurre la distanza di sicurezza orizzontale fino a un minimo di 5 metri dalle persone non coinvolte durante l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio in cui sia attiva la funzione di modalità a bassa velocità.
  2. aver completato un corso di formazioni con prova teorica e pratica (patente A2)
  3. possono volare in questa categoria i droni di classe C2.
Sottocategoria A3
  1. essere effettuate a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative;
  2. essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che hanno un MTOM inferiore a 25kg, compreso il carico utile, nel caso di:
    1. UAS costruito da privati; o
    2. tutti i droni non conformi al regolamento europeo, costruiti prima del 1 luglio 2022.
  3. tutti i droni contrassegnati alle classi C3 e C4.
  4. il pilota deve avere una patente A1-A3.

Nel caso la nostra operazione, anche per un solo singolo fattore, non ricada entro i termini della categoria OPEN passerà ad operazione della categoria SPECIFIC (con opportuna valutazione del rischio).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Queste disposizioni interessano esclusivamente i droni in commercio fino ad oggi, ovvero tutti i droni senza la marcatura CE, che non dovranno MAI montare il transponder/ID elettronico. Regolamento sapr easa UE 2019/945 e 2019/947

  1. se la massa è inferiore a 500g faranno parte della classe C1, voleranno in categoria A1 e il pilota remoto dovrà avere patente A1-A3;
  2. gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 2 kg faranno parte della classe C2 e voleranno in A2, devono essere utilizzati mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 metri dalle persone e i piloti dovranno avere una patente A2;
  3. in caso di massa compresa tra i 2kg e i 25kg vanno in A3 e le operazioni potranno essere effettuate a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone commerciali, residenziali, industriali e ricreative e il pilota deve aver una patente A1-A3.

Dal 1° gennaio 2023 tutti i droni non conformi al suddetto regolamento europeo, ovvero che non posseggono la marcatura CE verranno declassati in categoria A3.

Questo breve articolo non deve essere considerato completamente esaustivo e, pertanto, l’utente deve in ogni caso fare riferimento sempre e comunque alla normativa ufficiale.


2 commenti

Andrea P · 23 Marzo 2021 alle 10:15

Finalmente l’Europa ha deciso di definire delle regole per l’uso dei droni!

    Sicildroni · 23 Marzo 2021 alle 11:01

    In realtà l’Europa aveva già da tempo definito delle regole. L’Italia le ha poi recepite con un certo ritardo.

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